Art. 13.
(Norme di produzione per i mangimi).

      1. La produzione di mangimi biologici deve essere separata dalla produzione di mangimi non biologici.
      2. Nella composizione dei mangimi biologici non possono entrare congiuntamente materie prime sia biologiche, sia provenienti da aziende o unità aziendali in via di conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
      3. È vietato l'uso di esano o di altri solventi organici.
      4. I fabbricanti di mangimi devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.